1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il Governo
a) introduzione di un unico trattamento di integrazione della retribuzione in caso di sospensione temporanea dell'attività produttiva per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, esteso a tutti i lavoratori dipendenti, anche in imprese con meno di quindici addetti, limitato strettamente ai casi di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva dovuta a eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) previsione che l'integrazione salariale possa essere disposta fino a un massimo di tre mesi continuativi, escludendo la possibilità di sospensioni «a zero ore» e di deroghe;
c) garanzia di un'integrazione del salario pari al 65 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprensiva degli oneri figurativi, per i primi sei mesi di disoccupazione;
d) esclusione dal diritto al trattamento previsto dal presente comma dei lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale;
e) previsione che il beneficiario del trattamento, in caso di sospensione o di riduzione temporanea dell'attività produttiva, non possa successivamente beneficiare, prima di dodici mesi, dell'indennità di disoccupazione prevista dall'articolo 4 e che comunque il prestatore di lavoro non possa ricevere il trattamento previsto dal presente comma e l'indennità di disoccupazione per una durata complessivamente superiore a ventisette mesi nell'arco di un quinquennio;
f) riconoscimento della possibilità di erogazione di un sussidio integrativo a carico dell'impresa.